Art. 10.
(Competenza territoriale per i reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi telematici di comunicazione).

      1. All'articolo 8 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Se si tratta di reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi telematici di comunicazione è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico

 

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ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335».